È in arrivo un’importante novità per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro: il nuovo Accordo Stato-Regioni! Questo documento raccoglierà e aggiornerà tutti i precedenti accordi, creando un testo unico con regole chiare e uniformi per la formazione dei soggetti coinvolti nell’ambito della Sicurezza Sul Lavoro: lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP, ASPP, coordinatori per la sicurezza, addetti all’uso di attrezzature di lavoro e gli addetti alle attività in spazi confinati.
La bozza definitiva del nuovo Accordo, elaborata dal Ministero del Lavoro e che è stata diffusa nell’ultimo periodo, definisce in modo più preciso la durata, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione.
L’attesa sembra essere quasi finita, l’Accordo dovrebbe essere pubblicato a breve e garantirà una formazione più efficace per tutti i lavoratori, col chiaro intento di contribuire a creare ambienti di lavoro più sicuri per tutti.
In questo articolo vi forniamo un riassunto delle principali novità riguardanti la formazione per l’abilitazione all’uso delle attrezzature di lavoro.
Numero dei partecipanti
Rispetto all’Accordo del 22 febbraio 2012, si prevede un incremento del numero massimo di corsisti in aula, passando da 24 a 30 unità per singolo corso.
Per quanto riguarda invece le attività pratiche, si conferma il mantenimento del rapporto istruttore/allievi di 1 a 6, assicurando la presenza di almeno un docente ogni sei partecipanti.
Un nuovo modulo per i carrelli elevatori
I contenuti dei corsi di abilitazione per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro, come definito dall’Accordo del 22 febbraio 2012, sono rimasti sostanzialmente inalterati.
L’unica modifica significativa riguarda l’aggiunta di un nuovo modulo al corso per i carelli elevatori, denominato “Parte Pratica carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi destinati al sollevamento di carichi sospesi e di persone”, che avrà una durata di 6 ore.
Riteniamo che l’inserimento di questo modulo sia una scelta appropriata da parte del legislatore per far sì che la formazione dei lavoratori sia quanto più possibile in linea con l’evoluzione tecnica. Sempre più spesso, infatti, i costruttori immettono sul mercato nuovi modelli di carrelli elevatori che offrono la possibilità di montare alle forche, ulteriori accessori intercambiabili, come cestelli porta persone e ganci.
Si avrà così una formazione più coerente per quegli operatori che si trovano ad utilizzare le diverse configurazioni dei carrelli elevatori. Frequentando il nuovo modulo pratico saranno così esonerati dal dover frequentare ulteriori corsi di formazione per Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE) e per Gru Mobili, risparmiando in termini di tempo.
L’elenco si amplia: le nuove attrezzature di lavoro
Con l’introduzione del nuovo Accordo Stato-Regioni, si segnala l’aggiunta di tre nuove abilitazioni per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro:
- Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di macchina agricola raccoglifrutta, nota come carro raccoglifrutta (CRF)
- Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di caricatori per la movimentazione di materiali (CMM)
- Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carriponte
L’inserimento di queste nuove abilitazioni mira ad aumentare il grado di sicurezza dei lavoratori che utilizzano quelle attrezzature considerate particolarmente pericolose. Questi mezzi, infatti, sono già presenti negli elenchi di quelle attrezzature che il Datore di Lavoro deve sottoporre a verifica periodica, ai sensi dell’art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/08.
A titolo di approfondimento sul tema del costante impegno del sistema nella prevenzione degli infortuni sul lavoro, abbiamo chiesto un contributo a Giovanni Marigliano, Responsabile Operativo della Divisione che in ECO Certificazioni S.p.A. si occupa di questi specifici e fondamentali controlli periodici.
Noi che trattiamo quotidianamente il tema della sicurezza degli apparecchi di sollevamento possiamo affermare che la maggior parte delle cause di incidenti o near miss sono imputabili ad un incauto utilizzo da parte degli operatori o ad una scarsa manutenzione delle attrezzature.
I principali rischi che occorrono sono l’urto, lo schiacciamento, il ribaltamento fino ad arrivare alla caduta o al cesoiamento.
Di norma l’incidente non avviene dove l’attrezzatura è controllata, con manutenzioni ordinarie e verifiche periodiche, e l’operatore è ben formato.
Giovanni Marigliano
I corsi di aggiornamento
Il nuovo Accordo colmerà il vuoto legislativo dell’Accordo corrente, che non delineava le conseguenze della mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento entro 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione.
La bozza del nuovo Accordo stabilisce che: “La mancanza di partecipazione ai corsi di aggiornamento entro un periodo di dieci anni non invalida i crediti formativi acquisiti tramite la frequenza ai corsi abilitanti. Il completamento dell’aggiornamento, anche se tardivo, permette di riprendere l’esercizio della funzione precedentemente svolta.”.
È importante far notare che gli operatori non sono autorizzati ad utilizzare le attrezzature senza un attestato in corso di validità. Il mancato aggiornamento comporta pertanto una sospensione dalla specifica mansione.
Infine, l’aggiornamento dovrà essere unicamente relativo alla parte pratica. La durata del corso rimane fissata a 4 ore e la cadenza dell’aggiornamento resta ogni 5 anni.
Modalità di erogazione
In seguito alle disposizioni del nuovo Accordo, viene specificato che la parte di teoria non potrà più essere erogata tramite videoconferenza o e-learning. Questo si applicherà sia ai corsi di formazione che ai corsi di aggiornamento.
Riteniamo che la disposizione vada in netta controtendenza rispetto a quello che è il processo di transizione digitale che, ormai da alcuni anni, sta caratterizzando tutti i settori produttivi, ci chiediamo pertanto se potrà avere una ricaduta effettivamente positiva nei processi di apprendimento.
Un Super Test
Secondo il nuovo Accordo, la verifica dell’apprendimento al termine della formazione teorica dovrà includere almeno 30 domande, ognuna con tre opzioni di risposta. Per superare il test i candidati dovranno rispondere correttamente ad almeno il 70% delle domande.
I corsi di aggiornamento prevederanno una verifica basata su una prova pratica e un colloquio, in relazione all’oggetto dell’aggiornamento. Questo rappresenta un cambiamento rispetto al precedente Accordo, che considerava sufficiente la sola prova pratica o il test.
Sicuramente la misura è volta a standardizzare i metodi di valutazione messi in atto dagli enti di formazione, un po’ di lavoro in più per tutti, ma con regole chiare e, per quanto possibile, uguali per tutti.